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Archivio dei tag 'informazioni esaurienti'

Trasparenza bancaria

Tra le recenti regole di trasparenza bancaria si segnala che la Banca d’Italia ha fatto sì che le banche e gli intermediari abbiano un rapporto migliore con i clienti ad esempio inviando le comunicazioni alla clientela con caratteri più chiari e con il contenuto delle frasi semplici e facilmente comprensibili anche per persone non esperte del settore.

Quindi non si dovranno più vedere clausole importanti scritte in fondo ai fogli informativi con caratteri difficilmente leggibili a causa della loro piccola dimensione.

Queste sono alcune delle indicazioni di Banca d’Italia emanate con le nuove disposizioni sulla “delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti“.

Come principali strumenti di trasparenza vengono indicati:

  • forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (sez. II);
  • requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (sez. III);
  • forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e
    comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull’andamento del
    rapporto contrattuale (sez. IV);
  • regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza (sez. V);
  • requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti (sez. XI).
    Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei
    rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di “consumatore” o di “cliente al dettaglio” dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi fa richiesta.

Tra i principi generali:
Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della clientela. In applicazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola secondo modalità differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi.
La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.
Essa, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell’ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l’insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti.

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