Conto corrente semplice
Segnalato nella categoria Banche su Sabato 31 luglio 2010
La Banca d’Italia ha dato indicazione per l’offerta di conti correnti bancari e di seguito si trova una sintesi delle indicazioni più significative.
Le banche possono offrire ai consumatori un “Conto corrente semplice“, il cui contenuto tipico è determinato ai sensi del presente paragrafo, in applicazione dell’articolo 117, comma 8, del T.U. I contratti denominati “Conto corrente semplice” non conformi alle condizioni previste dal presente paragrafo sono nulli secondo quanto previsto dagli articoli 117, comma 8, e 127, comma 2, del T.U. Il “Conto corrente semplice” è un contratto disegnato sulle esigenze di base dei consumatori e consente di usufruire, verso il pagamento di un canone annuo fisso, di un rapporto di conto corrente che prevede un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi. Il numero viene stabilito dalla Banca d’Italia sulla base di un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana e la maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ed è allegato alle presenti disposizioni.
Il canone annuo onnicomprensivo dovuto dal consumatore e il tasso di interesse creditore sono fissati liberamente dalla banca. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata dalla banca al cliente in relazione al conto, all’infuori del predetto canone e degli oneri fiscali previsti dalla legge.
L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) del “Conto corrente semplice” è sempre pari al canone annuo di base.
L’informativa periodica avviene su base almeno trimestrale e i relativi costi sono inclusi nel canone annuo.
Nell’offrire il “Conto corrente semplice” le banche possono prevedere due distinte offerte a seconda che le operazioni siano eseguite allo sportello ovvero online.
Resta ferma l’applicazione anche al “Conto corrente semplice” di tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonché della disciplina di trasparenza di cui al presente provvedimento.